Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.